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Ordinanza — n. 12669/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12669/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12669/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROVATO GABRIELE nato a CATANIA il 09/08/1995 avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Trovato Gabriele ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catania ne ha confermato la condanna per vari episodi di furto o aggravato (artt. 624-625 cod. pen., capi 1, 4 e 6) o con strappo (art. 624- bis, comma secondo, cod. pen., capi 2, 3 e 5); Considerato che l'unico motivo di ricorso- che invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen. delle circostanze attenuanti generiche sulla aggravante della destrezza - è manifestamente infondato, poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie (cfr. pag. 2), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

Regesto Legislator

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art. 69 cod. pen; Ordinanza — n. 12669/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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perseguimento penale per truffa confisca dei proventi di reato gravi addebiti penali riabilitazione imputazione di furto recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 69 cod. pen
pen., capi 2, 3 e 5); Considerato che l'unico motivo di ricorso- che invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROVATO GABRIELE nato a CATANIA il 09/08/1995 avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Trovato Gabriele ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catania ne ha confermato la condanna per vari episodi di furto o aggravato (artt. 624-625 cod. pen., capi 1, 4 e 6) o con strappo (art. 624- bis, comma secondo, cod. pen., capi 2, 3 e 5); Considerato che l'unico motivo di ricorso- che invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen. delle circostanze attenuanti generiche sulla aggravante della destrezza - è manifestamente infondato, poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie (cfr. pag. 2), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso