Italian Court dismisses appeals against conviction for theft and resistance as fact-based arguments are inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Musumeci and Intravaia inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued that the theft was attempted and that they should not be held responsible for the crime or the resistance charge. The court rejected these claims, ruling that the lower court's detailed factual findings were legally sound and that the new arguments merely repeated previously dismissed points without offering new evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624-bis and Art. 337 of the Penal Code; Appeals based solely on reiteration of facts already thoroughly examined and rejected by the court of first instance are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MUSUMECI NATALE GAETANO nato a CATANIA il 09/12/1982 INTRAVAIA EMANUELE nato a CATANIA il 01/07/1978 avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Musumeci Natale Gaetano e Intravaia Emanuele ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ha confermato la condanna dei predetti imputati per il reato di cui all'art. 624-bis e 61, n. 5, cod. pen., commesso in concorso tra loro e con Pocoroba Gaetano Angelo (non ricorrente) nonché con una quarta persona non identifica (capo A), nonché del solo Intravaia anche per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.; mentre con la medesima sentenza è stato rideterminato il trattamento sanzionatorio;
Ritenuto che l'unico motivo del ricorso proposto da Musumeci Natale Gaetano, che contesta la mancata qualificazione del fatto come ipotesi tentata (gli autori del furto, messi in fuga dai vicini di casa si sarebbero allontanati senza impossessarsi di alcunché), è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: gli imputati si sono impossessati del danaro che si trovava sul comodino della camera da letto del proprietario dell'abitazione; al riguardo le obiezioni in fatto coltivate già in sede di gravame risultano ampiamente dalla Corte di appello sulla scorta di una motivazione congrua, priva di cadute logiche (cfr. paragrafo 1, pag. 7 sentenza impugnata);
Considerato che il primo e il secondo motivo del ricorso proposto da Intravaia, che contestano la riconducibilità del furto all'imputato e la configurabilità del delitto di resistenza, si esauriscono in deduzioni in fatto, peraltro meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, in maniera particolarmente ampia e scrupolosa, con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie: - sui plurimi elementi a carico dell'imputato (che corroborano il riconoscimento effettuato dalla polizia giudiziaria) si veda il paragrafo 1, pagine 8 - 11); - sulla irrilevanza degli esiti dei tabulati e sulla circostanza che Intravaia ha perso l'occhio destro e quindi sarebbe riconoscibilissimo si veda il paragrafo 1, pagine 11 e 12; - sullo scontro fisico tra l'imputato e il maresciallo Laboccetta, le cui modalità integrano la fattispecie di cui all'art. 337 cod. pen. si veda paragrafo 2, pagg. 12 e 13.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle amm