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Ordinanza — n. 12666/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12666/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12666/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPA MATTEO nato a CARBONIA il 12/07/1989 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Espa Matteo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Cagliari ne ha confermato la condanna per il reato di furto monoaggravato con la recidiva ex art. 99, comma secondo, cod. pen., commesso il 29 agosto 2012; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che eccepisce l'intervenuto prescrizione del reato in data anteriore alla sentenza di appello, è manifestamente infondato in quanto: - il termine ordinario di prescrizione del reato di furto, tenuto conto della operatività di cui circostanze aggravanti ad effetto speciale (art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. e art. 99, comma secondo cod. pen.) e della previsione di cui all'art. 63, comma quarto cod. pen.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12666/2023 — snpen · Corte di Cassazione: è pari ad anni otto (anni sei di reclusione per aggravante più grave, 625, comma primo, n. 7, cod. pen., aumentata della metà per seconda aggravante, art. 99, comma secondo, nei limiti del citato art. 63, comma quarto cod. pen.); - il termine massimo di prescrizione del reato, considerata la recidiva di cui all'art. 99, comma secondo, cod. pen., è pari ad anni dodici (anni otto, aumentati della metà); - il termine massimo di prescrizione del reato, commesso il 29 agosto 2022, maturerebbe il 29 agosto 2024. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione pentito procedura di revisione penale criminalità persistente aggravamento della pena rapina qualificata
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPA MATTEO nato a CARBONIA il 12/07/1989 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Espa Matteo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Cagliari ne ha confermato la condanna per il reato di furto monoaggravato con la recidiva ex art. 99, comma secondo, cod. pen., commesso il 29 agosto 2012; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che eccepisce l'intervenuto prescrizione del reato in data anteriore alla sentenza di appello, è manifestamente infondato in quanto: - il termine ordinario di prescrizione del reato di furto, tenuto conto della operatività di cui circostanze aggravanti ad effetto speciale (art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. e art. 99, comma secondo cod. pen.) e della previsione di cui all'art. 63, comma quarto cod. pen.

è pari ad anni otto (anni sei di reclusione per aggravante più grave, 625, comma primo, n. 7, cod. pen., aumentata della metà per seconda aggravante, art. 99, comma secondo, nei limiti del citato art. 63, comma quarto cod. pen.); - il termine massimo di prescrizione del reato, considerata la recidiva di cui all'art. 99, comma secondo, cod. pen., è pari ad anni dodici (anni otto, aumentati della metà); - il termine massimo di prescrizione del reato, commesso il 29 agosto 2022, maturerebbe il 29 agosto 2024. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così de