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Ordinanza — n. 12665/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12665/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12665/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JANKOVIC SVETLANA nato a CITTADELLA il 16/01/1976 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata iankovic Svetlana ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 477-482, cod. pen. (capo A); Considerato che l'unico motivo di ricorso, che denuncia la violazione del divieto di reformatio in peius, è manifestamente infondato in quanto: - il Tribunale ha riconosciuto l'imputata responsabile solo del reato di cui all'art. 477-482 cod. pen. (capo A) e ha applicato solo per detta fattispecie la pena di mesi nove di reclusione; sebbene formalmente contestato anche il reato di cui all'art. 116 CdS, il Tribunale non si è pronunciato sul relativo capo (sub B) e non ha applicato alcuna pena a tale titolo; - la Corte di appello ha assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 116 CdS perché non più previsto dalla legge come reato, ma si è trattato di una pronuncia ultronea (dato che non vi era condanna sul punto) priva di conseguenze sul trattamento sanzionatorio (visto che nessuna pena era stata applicata a tale titolo); - non risulta violato il divieto di reformatio in peius, dato che per il reato di cui all'art. 116 CdS non vi è stata condanna in primo grado e nessuna pena (in tesi da scomputare ex art. 597, comma 4, cod. proc. pen.) è stata applicata per tale reato;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12665/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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prove fabbricate falsità in documenti documenti attendibili produzione di documenti prove acquisite tramite sorveglianza assunzione di prove a titolo cautelare
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JANKOVIC SVETLANA nato a CITTADELLA il 16/01/1976 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata iankovic Svetlana ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 477-482, cod. pen. (capo A); Considerato che l'unico motivo di ricorso, che denuncia la violazione del divieto di reformatio in peius, è manifestamente infondato in quanto: - il Tribunale ha riconosciuto l'imputata responsabile solo del reato di cui all'art. 477-482 cod. pen. (capo A) e ha applicato solo per detta fattispecie la pena di mesi nove di reclusione; sebbene formalmente contestato anche il reato di cui all'art. 116 CdS, il Tribunale non si è pronunciato sul relativo capo (sub B) e non ha applicato alcuna pena a tale titolo; - la Corte di appello ha assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 116 CdS perché non più previsto dalla legge come reato, ma si è trattato di una pronuncia ultronea (dato che non vi era condanna sul punto) priva di conseguenze sul trattamento sanzionatorio (visto che nessuna pena era stata applicata a tale titolo); - non risulta violato il divieto di reformatio in peius, dato che per il reato di cui all'art. 116 CdS non vi è stata condanna in primo grado e nessuna pena (in tesi da scomputare ex art. 597, comma 4, cod. proc. pen.) è stata applicata per tale reato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così de