Sentenza — n. 12659/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte di appello di ha confermato la condanna di Borromeo Antonio per il furto di due borse frigo, prelevate dagli scaffali di un esercizio commerciale in data 23 maggio 2014 (fatto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.). Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale contesta l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Sentenza — n. 12659/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 625, comma primo, n. 7, cod. pen.). Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale contesta l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BORROMEO ANTONIO nato a BRINDISI il 07/12/1993 avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di ha confermato la condanna di Borromeo Antonio per il furto di due borse frigo, prelevate dagli scaffali di un esercizio commerciale in data 23 maggio 2014 (fatto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.).
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale contesta l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
3. Il motivo non è manifestamente infondato. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che in data 22 gennaio 2022 è decorso del termine di prescrizione del reato, tenuto conto di 60 giorni di sospensione, conseguenti al rinvio dell'udienza del 8 settembre 2021 per impedimento dell'imputato.
4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il