Ordinanza — n. 12656/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOCCO DAVIDE nato a TERRALBA il 30/10/1985 avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Tocco Davide ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Cagliari ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali aggravate ex art. 585, commi primo e secondo n. 2, cod. pen., commesso il 15 luglio 2014; Considerato che il primo motivo di ricorso, che eccepisce l'intervenuto decorso del termine prescrizionale in data anteriore alla sentenza di appello, è manifestamente infondato tenuto conto di 267 giorni di sospensione (dal 26 giugno 2018 al 15 gennaio 2019= 203 giorni per astensione; rinvio udienza del 16 marzo 2020 = 64 giorni per sospensione c.d.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 12656/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOCCO DAVIDE nato a TERRALBA il 30/10/1985 avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Tocco Davide ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Cagliari ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali aggravate ex art. 585, commi primo e secondo n. 2, cod. pen., commesso il 15 luglio 2014; Considerato che il primo motivo di ricorso, che eccepisce l'intervenuto decorso del termine prescrizionale in data anteriore alla sentenza di appello, è manifestamente infondato tenuto conto di 267 giorni di sospensione (dal 26 giugno 2018 al 15 gennaio 2019= 203 giorni per astensione; rinvio udienza del 16 marzo 2020 = 64 giorni per sospensione c.d.
Covid. Cfr. Sez. U Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 - 02) che spostano il termine in parola alla data del 9 ottobre 2022, successiva alla pronuncia della decisione impugnata; Ritenuto che il secondo motivo, che contesta la responsabilità dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il terzo motivo, afferente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 8);
Chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Cos