Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new grounds and generic arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared Vincenzo Campolongo's appeal against the Rome Court of Appeal's conviction for attempted simple theft inadmissible. The appellant argued for a review of recidivism recognition and the denial of general mitigating circumstances, but these claims were merely repetitive of issues already adequately examined and rejected by the lower court. Consequently, the court dismissed the appeal, citing the generic nature of the arguments regarding Article 99 of the Penal Code, and ordered the payment of procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of those already examined and rejected by the court of first instance or if the appeal arguments are intrinsically generic and lack substantive support.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPOLONGO VINCENZO nato a NAPOLI il 06/12/1970 avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Campolongo Vincenzo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto semplice e, previa esclusione della aggravante di cui all'art. 625, corna primo, n. 6, cod. pen., ha ridotto l'entità della pena inflitta; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva e del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag.
3) e che, peraltro, il motivo di appello sull'art. 99 cod. pen. era intrinsecamente generico perché privo di effettive ragioni a sostegno; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22