Ordinanza — n. 12652/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SULLI MAURIZIO nato a PALERMO il 18/05/1960 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Sulli Maurizio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza del reato di furto, è intrinsecamente generico poiché si esaurisce in affermazioni astratte prive di aggancio alla situazione concreta;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 12652/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il secondo motivo di ricorso è: - quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n.2, cod. pen. meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 2 e 3); - quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., inedito, poiché mai proposto in sede di gravame; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SULLI MAURIZIO nato a PALERMO il 18/05/1960 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Sulli Maurizio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza del reato di furto, è intrinsecamente generico poiché si esaurisce in affermazioni astratte prive di aggancio alla situazione concreta;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso è: - quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n.2, cod. pen. meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 2 e 3); - quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., inedito, poiché mai proposto in sede di gravame; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il