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Ordinanza — n. 12651/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12651/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12651/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QOSHJA TAULANT nato a KRUJE( ALBANIA) il 21/04/1986 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 37145/22 toRtgO Rilevato che Qoshja Taulant ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di EIii che, per quanto ancora rileva, ha confermato la pronuncia di primo grado con cui era stato condannato per i reati di furto pluriaggravato meglio descritti in imputazione; Rilevato che l'unico motivo in cui si articola il ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio, è inammissibile in quanto prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12651/2023 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QOSHJA TAULANT nato a KRUJE( ALBANIA) il 21/04/1986 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 37145/22 toRtgO Rilevato che Qoshja Taulant ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di EIii che, per quanto ancora rileva, ha confermato la pronuncia di primo grado con cui era stato condannato per i reati di furto pluriaggravato meglio descritti in imputazione; Rilevato che l'unico motivo in cui si articola il ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio, è inammissibile in quanto prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste;

Parole chiave

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sanzione disciplinare sanzioni pecuniarie sanzione sproporzionata motivazione inadeguata delle censure costituzionali sanzione amministrativa riesame dell'entità pena
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QOSHJA TAULANT nato a KRUJE( ALBANIA) il 21/04/1986 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 37145/22 toRtgO Rilevato che Qoshja Taulant ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di EIii che, per quanto ancora rileva, ha confermato la pronuncia di primo grado con cui era stato condannato per i reati di furto pluriaggravato meglio descritti in imputazione; Rilevato che l'unico motivo in cui si articola il ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio, è inammissibile in quanto prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden