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Ordinanza — n. 12650/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12650/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12650/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QEBBACH MOHAMED nato il 05/09/1989 avverso la sentenza del 18/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 37138/22 Rilevato che Qebbach Mohamed ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la pronuncia di primo grado che lo aveva condannato per il delitto di furto con strappo aggravato dalla minorata difesa; Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata qualificazione del delitto nella forma tentata, è inammissibile in quanto inedito, posto che afferisce a violazioni di legge deducibili e non dedotte in precedenza; né la questione che il ricorrente pone può essere ricondotta ad un'operazione di mera qualificazione giuridica, atteso che essa presuppone una ricostruzione in fatto circa l'attività di monitoraggio costante delle forze di polizia poi intervenute che la parte avrebbe dovuto propugnare dinanzi al Giudice di appello;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12650/2023 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QEBBACH MOHAMED nato il 05/09/1989 avverso la sentenza del 18/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 37138/22 Rilevato che Qebbach Mohamed ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la pronuncia di primo grado che lo aveva condannato per il delitto di furto con strappo aggravato dalla minorata difesa; Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata qualificazione del delitto nella forma tentata, è inammissibile in quanto inedito, posto che afferisce a violazioni di legge deducibili e non dedotte in precedenza; né la questione che il ricorrente pone può essere ricondotta ad un'operazione di mera qualificazione giuridica, atteso che essa presuppone una ricostruzione in fatto circa l'attività di monitoraggio costante delle forze di polizia poi intervenute che la parte avrebbe dovuto propugnare dinanzi al Giudice di appello;

Parole chiave

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favoreggiamento reati contro la sfera personale riservata momento del reato altri reati reato di coazione uso del telefono cellulare alla guida
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QEBBACH MOHAMED nato il 05/09/1989 avverso la sentenza del 18/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 37138/22 Rilevato che Qebbach Mohamed ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la pronuncia di primo grado che lo aveva condannato per il delitto di furto con strappo aggravato dalla minorata difesa; Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata qualificazione del delitto nella forma tentata, è inammissibile in quanto inedito, posto che afferisce a violazioni di legge deducibili e non dedotte in precedenza; né la questione che il ricorrente pone può essere ricondotta ad un'operazione di mera qualificazione giuridica, atteso che essa presuppone una ricostruzione in fatto circa l'attività di monitoraggio costante delle forze di polizia poi intervenute che la parte avrebbe dovuto propugnare dinanzi al Giudice di appello;

Rilevato che il secondo motivo di ricorso — afferente alla carenza motivazionale con riguardo al riconoscimento della circostanza attenuante della minorata difesa — è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione circa la sussistenza dei requisiti individuati dalla giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095) per ritenere configurabile l'aggravante, mentre la presenza delle ff.00. o la reazione della persona offesa sono circostanze del tutto fortuite e non idonee ad escludere l'idoneità agevolatrice oggettiva dell'orario prescelto per il reato in un contesto — come segnalato dalla Corte territoriale — delle restrizioni, evidentemente per l'emergenza pandemica, che rendevano rarefatta la presenza delle persone Considerato, quanto al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1 n. 4 cod. pen., che il ricorso è versato in fatto perché presupporrebbe uno scrutinio sul valore dell'apparecchio, mentre la motivazione della Corte di appello non è manifestamente illogica quando ha inteso affidare a chi invoca l'attenuante quantomeno un onere di allegazione circa lo scarsissimo valore dell'oggetto, che solo può giustificare il beneficio invocato (su quest'ultimo profilo, Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Di Giorgio, Rv. 280615;

Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450). Tale onere non era stato soddisfatto neanche con l'appello, laddove si faceva un generico e presuntivo riferimento al possibile deprezzamento di un apparecchio cellulare. Rilevato che il quarto motivo del ricorso, che contesta l'applicazione della recidiva, è manifestamente infondato e aspecifico, posto che la Corte di appello ha fornito una motivazione puntuale circa le ragioni per il suo riconoscimento (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2023 Il Consigliere est