Sentenza — n. 12649/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BARBERO STEFANO nato a TORINO 1113/09/1974 avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 37068/22 Rilevato che Barbero Stefano ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino che, per quanto ancora rileva, ha confermato la sentenza di primo grado che lo aveva condannato per il reato di bancarotta fraudolenta, applicandogli, tra l'altro, le pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. nella misura fissa di dieci anni;
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 12649/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, quanto al concreto epilogo — annullamento con o senza rinvio — del processo di adeguamento al quadro normativo ridisegnato dalla Consulta, che le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286) hanno statuito che la rideterminazione della durata delle predette pene accessorie è compito del Giudice di merito; P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione delle pene accessorie fallimentari e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BARBERO STEFANO nato a TORINO 1113/09/1974 avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 37068/22 Rilevato che Barbero Stefano ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino che, per quanto ancora rileva, ha confermato la sentenza di primo grado che lo aveva condannato per il reato di bancarotta fraudolenta, applicandogli, tra l'altro, le pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. nella misura fissa di dieci anni;
Rilevato che il primo ed unico motivo in cui si articola il ricorso, con cui si contesta l'erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e con argomentazioni di fatto non manifestamente illogiche e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; Considerato, tuttavia, che la sentenza va annullata, di ufficio, per quanto concerne il profilo della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. applicate all'imputato in relazione al reato di bancarotta fraudolenta per la durata fissa di dieci anni, durata che è divenuta illegale dopo la pronunzia n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte costituzionale — che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, legge fall., nella parte in cui dispone che la condanna per uno dei fatti di bancarotta fraudolenta importa l'applicazione delle anzidette pene accessorie per la durata fissa di dieci anni, anziché fino a dieci anni.
Considerato, quanto al concreto epilogo — annullamento con o senza rinvio — del processo di adeguamento al quadro normativo ridisegnato dalla Consulta, che le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286) hanno statuito che la rideterminazione della durata delle predette pene accessorie è compito del Giudice di merito; P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione delle pene accessorie fallimentari e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino.
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 22 febbraio 2023 Il Consigliere estensore