Ordinanza — n. 12648/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUCCIO CLAUDIO nato a TORINO il 15/08/1973 avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avydo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 37051/22 Rilevato che Guccio Claudio ricorre avverso la sentenza della Corte dì Appello dì Torino che, per quanto ancora rileva, ha riformato, con l'esclusione della recidiva e la conseguente rideterminazione del trattamento sanzíonatorio, la pronuncia di primo grado con cui era stato condannato per il reato di atti persecutori;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 12648/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUCCIO CLAUDIO nato a TORINO il 15/08/1973 avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avydo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 37051/22 Rilevato che Guccio Claudio ricorre avverso la sentenza della Corte dì Appello dì Torino che, per quanto ancora rileva, ha riformato, con l'esclusione della recidiva e la conseguente rideterminazione del trattamento sanzíonatorio, la pronuncia di primo grado con cui era stato condannato per il reato di atti persecutori;
Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente