Ordinanza — n. 12645/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRISETTI BENIAMINO nato a CARIGNANO il 13/12/1973 avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 36993/22 Rilevato che Grisetti Beniamino ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il reato di furto; Ritenuto che il ricorso — quando affronta il tema dell'addebitabilità all'imputato della violenza necessaria per aprire l'autovettura — è totalmente aspecifico rispetto al ragionamento probatorio che, sul punto, contrariamente a quanto lamenta il ricorrente, la Corte di appello ha svolto;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 12645/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che analoghe considerazioni vanno svolte quanto alla censura concernente il trattamento sanzionatorio, debitamente motivato (cfr. pag. 3 sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, dal che consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRISETTI BENIAMINO nato a CARIGNANO il 13/12/1973 avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 36993/22 Rilevato che Grisetti Beniamino ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il reato di furto; Ritenuto che il ricorso — quando affronta il tema dell'addebitabilità all'imputato della violenza necessaria per aprire l'autovettura — è totalmente aspecifico rispetto al ragionamento probatorio che, sul punto, contrariamente a quanto lamenta il ricorrente, la Corte di appello ha svolto;
Ritenuto che analoghe considerazioni vanno svolte quanto alla censura concernente il trattamento sanzionatorio, debitamente motivato (cfr. pag. 3 sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, dal che consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. f Così deciso il 22 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden