Ordinanza — n. 12644/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIASI SANTO nato a BAGNARA CALABRA il 01/01/1953 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Biasi Santo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto aggravato; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, è costituito dalla pedissequa reiterazione delle censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte distrettuale (su aggravante della violenza sulle cose si veda pag. 3; su esclusione fatto di particolare tenuità e diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. si veda pag. 3; su trattamento sanzionatorio si veda pagg. 3 e 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 12644/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 3; su esclusione fatto di particolare tenuità e diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. si veda pag. 3; su trattamento sanzionatorio si veda pagg. 3 e 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIASI SANTO nato a BAGNARA CALABRA il 01/01/1953 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Biasi Santo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto aggravato; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, è costituito dalla pedissequa reiterazione delle censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte distrettuale (su aggravante della violenza sulle cose si veda pag. 3; su esclusione fatto di particolare tenuità e diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. si veda pag. 3; su trattamento sanzionatorio si veda pagg. 3 e 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22