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Ordinanza — n. 12643/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12643/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12643/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSCOLO MATTIA nato a NOVARA il 22/11/1992 avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Boscolo Mattia ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato, revocando la sospensione condizionale della pena, la condanna per i reati di cui agli artt. 455 (capo 1) e 337 cod. pen. (capo 2); Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce omessa motivazione sulla richiesta di assoluzione e di riqualificazione del reato di cui al capo 1) presentata in sede di appello, è generico, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte prive di ragioni a sostegno e di reale confronto con il corredo argomentativo su cui poggia la condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12643/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 455 (capo 1) e 337 cod. pen. (capo 2); Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce omessa motivazione sulla richiesta di assoluzione e di riqualificazione del reato di cui al capo 1) presentata in sede di appello, è generico, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte prive di ragioni a sostegno e di reale confronto con il corredo argomentativo su cui poggia la condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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falsificazione di monete riscossione di pene pecuniarie revoca della sospensione condizionale recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale pene condizionali
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSCOLO MATTIA nato a NOVARA il 22/11/1992 avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Boscolo Mattia ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato, revocando la sospensione condizionale della pena, la condanna per i reati di cui agli artt. 455 (capo 1) e 337 cod. pen. (capo 2); Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce omessa motivazione sulla richiesta di assoluzione e di riqualificazione del reato di cui al capo 1) presentata in sede di appello, è generico, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte prive di ragioni a sostegno e di reale confronto con il corredo argomentativo su cui poggia la condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/