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Ordinanza — n. 12642/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12642/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12642/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO CARMINE GIANLUCA nato a ASTI il 16/01/1973 avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Marino Carmine Gianluca ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 640 e 455 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente, non è consentito in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è inoltre volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12642/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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falsificazione di monete truffa in materia di credito reato economico uso di un documento falso irregolarità finanziarie riciclaggio internazionale di denaro
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO CARMINE GIANLUCA nato a ASTI il 16/01/1973 avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Marino Carmine Gianluca ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 640 e 455 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente, non è consentito in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è inoltre volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22