Ordinanza — n. 12641/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BISCEGLIE ANDREA nato a TORINO il 04/01/1985 avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Di Bisceglie Andrea ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 495 e 385 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione degli artt. 81 e 133 cod. pen. e la conseguente eccessività del trattamento sanzionatorio, si risolve nella pedissequa reiterazione delle medesime censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (cfr. pag. 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 12641/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 495 e 385 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione degli artt. 81 e 133 cod. pen. e la conseguente eccessività del trattamento sanzionatorio, si risolve nella pedissequa reiterazione delle medesime censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (cfr. pag. 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BISCEGLIE ANDREA nato a TORINO il 04/01/1985 avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Di Bisceglie Andrea ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 495 e 385 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione degli artt. 81 e 133 cod. pen. e la conseguente eccessività del trattamento sanzionatorio, si risolve nella pedissequa reiterazione delle medesime censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (cfr. pag. 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/0