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Ordinanza — n. 12641/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12641/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12641/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BISCEGLIE ANDREA nato a TORINO il 04/01/1985 avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Di Bisceglie Andrea ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 495 e 385 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione degli artt. 81 e 133 cod. pen. e la conseguente eccessività del trattamento sanzionatorio, si risolve nella pedissequa reiterazione delle medesime censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (cfr. pag. 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12641/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 495 e 385 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione degli artt. 81 e 133 cod. pen. e la conseguente eccessività del trattamento sanzionatorio, si risolve nella pedissequa reiterazione delle medesime censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (cfr. pag. 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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assenza prolungata all'estero persecuzione determinante per la fuga partenza illegale motivi soggettivi successivi alla fuga misura di allontanamento nel diritto degli stranieri alibi
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BISCEGLIE ANDREA nato a TORINO il 04/01/1985 avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Di Bisceglie Andrea ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 495 e 385 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione degli artt. 81 e 133 cod. pen. e la conseguente eccessività del trattamento sanzionatorio, si risolve nella pedissequa reiterazione delle medesime censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (cfr. pag. 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/0