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Ordinanza — n. 12639/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12639/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12639/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSAOUD AHMED nato il 30/08/1981 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Messaoud Ahmed ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto in abitazione aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio motivazionale della sentenza impugnata e conseguente violazione dell'art. 546 cod. proc. pen., è generico, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 546 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12639/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 625, comma 1, n. 2, cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio motivazionale della sentenza impugnata e conseguente violazione dell'art. 546 cod. proc. pen., è generico, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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tentato furto furto di lieve entità scippo furto aggravato violazione di domicilio indagine per furto

Disposizioni normative citate

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art. 546 cod. proc. pen
pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio motivazionale della sentenza impugnata e conseguente violazione dell'art. 546 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSAOUD AHMED nato il 30/08/1981 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Messaoud Ahmed ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto in abitazione aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio motivazionale della sentenza impugnata e conseguente violazione dell'art. 546 cod. proc. pen., è generico, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/0