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Ordinanza — n. 12638/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12638/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12638/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UGIANGBE IRABOR nato a EDU STATE( NIGERIA) il 06/06/1981 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Ugiangbe Irabor ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per i reati di furto pluriaggravato e di furto in abitazione; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio motivazionale della sentenza impugnata e la conseguente violazione dell'art. 546 cod. proc. pen., è generico, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 546 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12638/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 546 cod. proc. pen., è generico, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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tentata rapina perseguimento penale per truffa imputazione di furto rapina qualificata altri capi d'accusa prove acquisite illegalmente

Disposizioni normative citate

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art. 546 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UGIANGBE IRABOR nato a EDU STATE( NIGERIA) il 06/06/1981 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Ugiangbe Irabor ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per i reati di furto pluriaggravato e di furto in abitazione; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio motivazionale della sentenza impugnata e la conseguente violazione dell'art. 546 cod. proc. pen., è generico, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/0