Ordinanza — n. 12638/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UGIANGBE IRABOR nato a EDU STATE( NIGERIA) il 06/06/1981 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Ugiangbe Irabor ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per i reati di furto pluriaggravato e di furto in abitazione; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio motivazionale della sentenza impugnata e la conseguente violazione dell'art. 546 cod. proc. pen., è generico, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 546 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12638/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 546 cod. proc. pen., è generico, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UGIANGBE IRABOR nato a EDU STATE( NIGERIA) il 06/06/1981 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Ugiangbe Irabor ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per i reati di furto pluriaggravato e di furto in abitazione; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio motivazionale della sentenza impugnata e la conseguente violazione dell'art. 546 cod. proc. pen., è generico, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/0