Ordinanza — n. 12636/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NACCARI RAFFAELE nato a TORINO il 05/01/1985 avverso la sentenza del 19/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Naccari Raffaele ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per il reato di furto con strappo aggravato (artt. 624-bis e 625, comma 1, n. 2, cod. pen.); Considerato che il primo motivo di ricorso, che deduce vizio motivazionale della sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di assolvere l'imputato stante la sua non imputabilità ai sensi degli artt. 88 e 95 cod. pen., è generico, perché si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna e, peraltro, si risolve nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dai giudici di merito;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 12636/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto inoltre che lo stesso motivo di ricorso, che contesta anche l'eccessività della pena irrogata, è affetto da manifesta infondatezza in quanto la sentenza impugnata ha adeguatamente assolto all'onere argomentativo in ordine alla graduazione della pena con un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (pag. 3 e 4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NACCARI RAFFAELE nato a TORINO il 05/01/1985 avverso la sentenza del 19/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Naccari Raffaele ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per il reato di furto con strappo aggravato (artt. 624-bis e 625, comma 1, n. 2, cod. pen.); Considerato che il primo motivo di ricorso, che deduce vizio motivazionale della sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di assolvere l'imputato stante la sua non imputabilità ai sensi degli artt. 88 e 95 cod. pen., è generico, perché si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna e, peraltro, si risolve nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dai giudici di merito;
Ritenuto inoltre che lo stesso motivo di ricorso, che contesta anche l'eccessività della pena irrogata, è affetto da manifesta infondatezza in quanto la sentenza impugnata ha adeguatamente assolto all'onere argomentativo in ordine alla graduazione della pena con un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (pag. 3 e 4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso