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Ordinanza — n. 12634/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic arguments and mere complaints without factual comparison.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12634/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by D'Asaro Diego Alessandro inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the civil liability ruling based on generic assertions lacking substantive argumentation against the lower court's reasoning. The court rejected the appeal because it consisted solely of factual complaints and attempted re-evaluation of evidence without engaging with the established facts.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p., n. 5; Art. 360 c.p.p., n. 6: An appeal is inadmissible if it consists of generic assertions, mere complaints, or attempts to re-evaluate evidence without providing a substantive comparison with the lower court's reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic arguments civil liability factual complaints Cassation procedure procedural costs evidence re-evaluation risarcimento del danno civile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p., n. 5
Art. 360 c.p.p., n. 6
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ASARO DIEGO ALESSANDRO nato a MONCALIERI il 22/02/1990 avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato D'Asaro Diego Alessandro ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino, accogliendo l'impugnazione della parte civile, in parziale riforma della sentenza di assoluzione, ha condannato l'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile per il fatto di lesioni personali;

Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta alla base della affermazione di responsabilità civile, è generico, perché si esaurisce in mere affermazioni prive di reale confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; esso, inoltre, è costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è peraltro volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di quando chiaro e coerente delineato dalla sentenza impugnata;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il