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Ordinanza — n. 12632/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12632/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12632/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERRONE MARCO nato a ASTI il 30/04/1982 avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Perrone Marco ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per il reato di possesso di documenti di identificazione falsi ai sensi dell'art. 497-bis cod. pen., di uso di atto falso ai sensi dell'art. 489 cod. pen., per la contravvenzione di guida senza patente di cui all'art. 116, comma 5 e 7, D.Igs n. 285/1992 nonché per la contravvenzione di detenzione abusiva di armi ai sensi dell'art. 697 cod. pen.;

Regesto Legislator

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art. 497-bis cod. pen, art. 489 cod. pen, art. 697 cod. pen, art. 192 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12632/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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uso di un documento falso contraffazione di merci documenti mancanti porto abusivo di armi uso di false generalità rappresentanza senza poteri

Disposizioni normative citate

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art. 497-bis cod. pen
art. 489 cod. pen
pen., di uso di atto falso ai sensi dell'art. 489 cod. pen., per la contravvenzione di guida senza patente di cui all'art.
art. 697 cod. pen
285/1992 nonché per la contravvenzione di detenzione abusiva di armi ai sensi dell'art. 697 cod. pen.;
art. 192 cod. proc. pen
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità deducendo l'erronea applicazione dell'art. 192 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERRONE MARCO nato a ASTI il 30/04/1982 avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Perrone Marco ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per il reato di possesso di documenti di identificazione falsi ai sensi dell'art. 497-bis cod. pen., di uso di atto falso ai sensi dell'art. 489 cod. pen., per la contravvenzione di guida senza patente di cui all'art. 116, comma 5 e 7, D.Igs n. 285/1992 nonché per la contravvenzione di detenzione abusiva di armi ai sensi dell'art. 697 cod. pen.;

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità deducendo l'erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e, peraltro, si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a fondamento della doppia conforme di condanna; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione dell'art.133 cod. pen. e la conseguente eccessività della pena è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e che, nel caso di specie, ha assolto adeguatamente a tale onere argomentativo attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così dec