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Ordinanza — n. 12631/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of specific argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12631/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Andrei David's appeal against the second-instance conviction for aggravated personal injuries inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to provide specific reasoning regarding liability and sentencing, but the court found these grounds generic and unsupported by substantive argumentation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, devoid of specific references to the factual or legal basis of the conviction, and fail to demonstrate a lack of motivation in the lower court's decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of motivation aggravated personal injuries Court of Cassazione aggressione fisica lesioni personali tentate lesioni personali gravi

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 585 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANDREI DAVID nato il 30/11/1990 avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato David Andrei ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali aggravate ai sensi dell'art. 585 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce omessa motivazione sui motivi di appello in punto di responsabilità e di determinazione della pena, è manifestamente infondato poiché la Corte distrettuale ha fornito specifica risposta alle doglianze coltivate con il gravame; il motivo inoltre è generico, perché si esaurisce in affermazioni apodittiche prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22