Court dismisses appeal as personally signed by defendant and lacks specific legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was personally signed by the convicted defendant, violating procedural rules. Although the appellant raised generic claims regarding legal violations and denial of mitigating circumstances, the court found these arguments lacked substantive reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal personally signed by the accused is inadmissible; furthermore, generic complaints devoid of specific legal reasoning fail to justify the review of a conviction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELFINO MICHELE nato a SAN SEVERO il 21/04/1973 avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Delfino Michele ricorre personalmente avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato; Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato; Considerato, in ogni caso, che il due motivi di ricorso, che lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità e di diniego delle attenuanti generiche, sono generici, perché si esauriscono in meri enunciati privi di ragioni a sostegno; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2