Ordinanza — n. 12628/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AJJAJ RABIE MOHAMED nato il 27/08/1981 avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Ajjaj Rabie Mohamed ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta l'erronea applicazione dell'art. 99, comma 4, cod. pen., risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 2 e 3 della sentenza impugnata);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 12628/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta il diniego delle circostanze generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AJJAJ RABIE MOHAMED nato il 27/08/1981 avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Ajjaj Rabie Mohamed ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta l'erronea applicazione dell'art. 99, comma 4, cod. pen., risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 2 e 3 della sentenza impugnata);
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta il diniego delle circostanze generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i