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Ordinanza — n. 12627/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for mere factual complaints and generic lack of reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12627/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Alessandro Caari inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment that reduced his sentence for aggravated theft by excluding a specific statutory aggravating circumstance. The court rejected the appeal because the first ground constituted mere factual complaints barred in cassation, while the second ground was deemed too generic without specific legal or factual arguments.

Regesto Legislator

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Art. 367, 368, 370 c.p.p.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they consist solely of mere complaints on facts or lack the specific legal and factual reasons required to demonstrate a violation of law.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaints generic lack of reasoning cassation procedure aggravated theft sentencing imputazione di furto furto di lieve entità aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Art. 370 c.p.p.
art. 192 cod. proc. pen
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione dell'art. 192 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAARI ALESSANDRO nato a SERIATE il 08/01/1969 avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Caari Alessandro ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato la condanna per i reati di furto aggravato escludendo l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7, cod. pen. ed ha conseguentemente rideterminando la pena a lui irrogata in mesi dieci di reclusione ed euro 550,00 di multa;

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è inoltre volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla sentenza di appello; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio motivazionale della sentenza impugnata in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è intrinsecamente generico in quanto non corredato delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che avrebbero dovuto orientare i giudici di merito verso l'applicazione di una pena inferiore rispetto a quella (già mite) inflitta;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso