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Ordinanza — n. 12626/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12626/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12626/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASSAL MOHAMMED YASSINE nato il 27/07/2001 avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Assai Mohammed Yassine ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali ai sensi dell'art. 582 - 585 cod. pen.; Considerato che i quattro motivi di ricorso - che denunciano "violazione di legge", "carenza di motivazione ex art. 129 cpp", eccessività della pena irrogata e vizio motivazionale sul punto, erronea qualificazione giuridica del fatto - sono generici, perché si esauriscono in meri enunciati astratti privi di ragioni a sostegno, del tutto carenti di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12626/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 582 - 585 cod. pen.; Considerato che i quattro motivi di ricorso - che denunciano "violazione di legge", "carenza di motivazione ex art. 129 cpp", eccessività della pena irrogata e vizio motivazionale sul punto, erronea qualificazione giuridica del fatto - sono generici, perché si esauriscono in meri enunciati astratti privi di ragioni a sostegno, del tutto carenti di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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lesioni personali tentata lesione personale semplice aggressione fisica trauma alla mano abbandono per lesioni personali azione civile
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASSAL MOHAMMED YASSINE nato il 27/07/2001 avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Assai Mohammed Yassine ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali ai sensi dell'art. 582 - 585 cod. pen.; Considerato che i quattro motivi di ricorso - che denunciano "violazione di legge", "carenza di motivazione ex art. 129 cpp", eccessività della pena irrogata e vizio motivazionale sul punto, erronea qualificazione giuridica del fatto - sono generici, perché si esauriscono in meri enunciati astratti privi di ragioni a sostegno, del tutto carenti di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22