Cassation court dismisses appeal as generic and lacking specific arguments under Italian Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Ezzinbi Mohammed inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for perjury under Article 495 of the Penal Code, citing generic grounds such as violation of law and excessive sentencing. The court rejected these arguments because they consisted of abstract statements devoid of specific reasoning or references to the factual basis of the conviction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals must be supported by specific arguments and reasoning; generic or abstract complaints lacking reference to the factual basis of the conviction are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EZZINBI MOHAMMED nato il 16/11/1986 avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Ezzinbi Mohammed ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 495, cod. pen.; Considerato che i quattro motivi di ricorso - che denunciano "violazione di legge", "carenza di motivazione ex art. 129 cpp", eccessività della pena irrogata e vizio motivazionale sul punto, erronea qualificazione giuridica del fatto - sono generici, perché si esauriscono in meri enunciati astratti privi di ragioni a sostegno, del tutto carenti di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22