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Ordinanza — n. 12623/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as it merely reiterates already rejected arguments on recidivism vices.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12623/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Millas Shadei inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for aggravated theft, arguing a defect in the lower court's reasoning regarding recidivism. The court rejected this claim because the appeal's arguments were a mere repetition of those already thoroughly examined and dismissed during the appellate proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 364, n. 1 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequous repetition of arguments already deduced and rejected in the second instance without presenting new grounds or a new legal interpretation.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of arguments recidivism defect second instance review court costs order aggravamento della pena aggravamento della servitù tentate lesioni personali gravi

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 364, n. 1 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILLAS SHADEI nato a DOLO il 20/09/1988 avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Millas Shadei ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ne ha confermato la condanna per il reato di furto pluriaggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 4 e 7, cod. pen. Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in punto di recidiva, si risolve nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito con congrua motivazione (pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/0