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Ordinanza — n. 12621/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of oral trial and procedural issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12621/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant challenged a second-instance conviction for aggravated theft, arguing violations of penal law and prescription limits. The court rejected these claims, noting that oral discussion was not permitted for this specific proceeding and that the lower court's reasoning on aggravating circumstances was not arbitrary.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 1 e 611, cod. proc. pen.; Art. 69, cod. pen.; The appeal is inadmissible when the request for oral discussion is denied by law and the substantive arguments regarding aggravating circumstances are not arbitrary or illogical.

Parole chiave

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inadmissible appeal aggravating circumstances oral trial prohibition prescription period second instance conviction circostanza aggravante gravi addebiti penali reato flagrante

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 1 and 611, cod. proc. pen.
Art. 69, cod. pen.
2 e 3 della sentenza impugnata); Considerato che il secondo motivo di ricorso - che invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod.
Art. 673, cod. proc. pen.
273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod.
Law n. 150 of 2022
art. 121 cod. proc. pen
art. 69 cod. pen
2 e 3 della sentenza impugnata); Considerato che il secondo motivo di ricorso - che invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen.
art. 673 cod. proc. pen
273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino
Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANTIONE MAURIZIO nato a CANICATTI' il 19/09/1968 avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Mantione Maurizio ricorre avverso la senl:enza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il reato di furto pluriaggravato, commesso il 19 luglio 2010; letta la memoria ex art. 121 cod. proc. pen. trasmessa dal difensore dell'imputato; Chiarito, quanto alla richiesta di discussione orale, che la trasformazione del rito, su istanza di parte, non è consentita per la trattazione del presente processo fissato in settima sezione ex artt. 610, comma 1 e 611, cod. proc. pen.;

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione della legge penale per avere la sentenza impugnata riconosciuto le aggravanti di cui agli artt. 625 n. 2 e 7, cod. pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 2 e 3 della sentenza impugnata); Considerato che il secondo motivo di ricorso - che invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen. delle circostanze attenuanti sulle contestate aggravanti - è manifestamente infondato, poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie (cfr. pag. 4), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Considerato che il terzo motivo di ricorso, che eccepisce l'intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, in quanto — come già correttamente osservato dal giudice di secondo grado — il termine massimo di prescrizione (pari ad anni dodici e mesi sei) non è decorso tenuto conto di 105 giorni di sospensione; Chiarito, in merito alle deduzioni esposte con la memoria difensiva, che la sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto della legge n. 150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c.d. "giudicato sostanziale" (cfr.

Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle am