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Ordinanza — n. 12619/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of comparison with sentencing reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12619/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared Giuseppe Imparato's appeal against his aggravated theft conviction inadmissible. The appellant argued that the lower court violated procedural rules regarding the attribution of the theft to him, claiming he lived in an apartment he paid for and owned the utility account. The court rejected this argument, stating the appeal did not sufficiently compare the contested points with the actual reasoning provided in the appealed judgment.

Regesto Legislator

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Art. 125 comma 3 cod.proc.pen.; Art. 99 cod.pen.: An appeal is inadmissible if it fails to compare the contested grounds with the specific reasoning of the judgment under review.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of comparison reasoning aggravated theft conviction recidivism exclusion denial utility account ownership danneggiamento d'impianti elettrici collegamento accessorio imputazione di furto

Disposizioni normative citate

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Art. 125 comma 3 cod.proc.pen.
Art. 99 cod.pen.
artt. 125 comma 3 cod.proc.pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMPARATO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 05/10/1943 avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 36806/22 Rilevato che Imparato Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato, con recidiva reiterata specifica infraquinquennale; Rilevato che il primo ed unico motivo in cui si articola il ricorso -- con cui si contesta la violazione ex artt. 125 comma 3 cod.proc.pen. e 99 cod.pen. in riferimento all'art. 606 lett.

b) ed e) cod.proc.pen. — è inammissibile, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata quanto alla riferibilità del furto all'imputato, siccome dimorante nell'appartamento alimentato dalla fornitura e intestatario dell'utenza; Considerato che anche il diniego dell'esclusione della recidiva è stato non illogicamente giustificato, in termini coerenti con l'elaborazione della giurisprudenza di questa Corte sul punto, e quella che il ricorrente auspica è solo una diversa valutazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2023 Il Consiglier