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Ordinanza — n. 12618/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12618/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12618/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZERINI IVANO nato il 08/05/1968 avverso la sentenza del 12/01/2022 del TRIBUNALE di TERNIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 36795/22 Letta la memoria dell'Avv. Valentino Viali, per il ricorrente, che ha insistito per l'ammissibilità del ricorso; Rilevato che Zerini Ivano ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Terni in funzione di giudice d'appello che ne ha confermato la condanna - anche agli effetti civili - per il reato di minaccia; Rilevato che il primo motivo in cui si articola il ricorso — con c:ui si contesta l'omessa pronuncia sui motivi di appello ex artt. 597 cod.proc.pen. e 37-39 del D.Igs. 274/2000 — è aspecifico in quanto lamenta genericamente l'insufficienza delle prove a carico, senza confrontarsi con il ragionamento che il Giudice di appello ha svolto e che non pecca di manifesta illogicità.

Regesto Legislator

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artt. 597 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 12618/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il terzo motivo di ricorso — con cui si contesta la sussistenza del reato di minaccia — deve ritenersi anch'esso inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, che ha adeguatamente affrontato la natura intimidatoria dell'affermazione pronunziata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale sanzione penale pene condizionali pericolo di traffico di stupefacenti sanzione internazionale altri reati

Disposizioni normative citate

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artt. 597 cod.proc.pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZERINI IVANO nato il 08/05/1968 avverso la sentenza del 12/01/2022 del TRIBUNALE di TERNIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 36795/22 Letta la memoria dell'Avv. Valentino Viali, per il ricorrente, che ha insistito per l'ammissibilità del ricorso; Rilevato che Zerini Ivano ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Terni in funzione di giudice d'appello che ne ha confermato la condanna - anche agli effetti civili - per il reato di minaccia; Rilevato che il primo motivo in cui si articola il ricorso — con c:ui si contesta l'omessa pronuncia sui motivi di appello ex artt. 597 cod.proc.pen. e 37-39 del D.Igs. 274/2000 — è aspecifico in quanto lamenta genericamente l'insufficienza delle prove a carico, senza confrontarsi con il ragionamento che il Giudice di appello ha svolto e che non pecca di manifesta illogicità.

Rilevato che il secondo motivo di ricorso — con cui si lamentano il travisamento della prova, l'inutilizzabilità dell'intercettazione ambientale e l'omesso esame dell'imputato Romani Gianluca — è aspecifico e manifestamente infondato„ in quanto anch'esso non tiene conto del ragionamento probatorio alla base della sentenza impugnata, che ha fatto leva sia sulle dichiarazioni della p.o., che su quelle del figlio e del marito, diretti testimoni della minaccia proferita dall'imputato, senza che abbia alcun rilievo decisivo la registrazione effettuata;

Rilevato che il terzo motivo di ricorso — con cui si contesta la sussistenza del reato di minaccia — deve ritenersi anch'esso inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, che ha adeguatamente affrontato la natura intimidatoria dell'affermazione pronunziata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M,. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2023 Il C