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Ordinanza — n. 12616/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as legal ground for re-evaluating evidence is inadmissible in cassation proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12616/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Refas Oussama inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's reclassification of robbery to snatching with force, arguing a violation of criminal procedure laws. The court rejected this claim because the legal ground sought to re-evaluate evidence sources is not permitted in cassation and lacked specific identification of procedural errors.

Regesto Legislator

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Art. 624 bis cod. pen.; Art. 192, comma 2 cod. proc. pen.: The ground for appeal in cassation aimed at re-evaluating the weight of evidence sources is inadmissible as it violates the principle of finality and requires specific identification of procedural violations.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility evidence re-evaluation prohibition snatching with force classification criminal procedure finality procedural error identification imputazione di furto scippo distrazione di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

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Art. 624 bis cod. pen.
Art. 192, comma 2 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REFAS OUSSAMA nato il 01/10/1994 avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 36772/22 Rilevato che Refas Oussama ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha riqualificato in furto con strappo il reato di rapina per cui l'imputato era stato condannato dal GM del Tribunale della stessa città; Rilevato che il primo e unico motivo in cui si articola il ricorso -- con cui si contesta la violazione di legge penale e il vizio di motivazione in relazione agli a rtt. 624 bis cod. pen. e 192, comma 2, cod. proc. pen.

— non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, ed è avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, che hanno reso una motivazione non manifestamente illogica circa le ragioni per cui si è ritenuto che il furto fosse avvenuto con strappo; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2023 Il Consiglier