Ordinanza — n. 12615/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BEVILACQUA CESARE nato a REGGIO CALABRIA il 24/06/1987 VARANO DOMENICO nato a REGGIO CALABRIA il 24/08/1982 avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che gli imputati Bevilacqua Cesare e Varano Domenico ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Reggio Calabria ne ha confermato la condanna per i reati di furto in abitazione aggravato e di ricettazione, riducendo la pena inflitta;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 12615/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che i motivi dei ricorsi proposti dagli imputati, che contestano l'affermazione di responsabilità perché non fondata su adeguato apporto probatorio e non sorretta da adeguata valutazione dei motivi di appello, sono generici perché si esauriscono in mere proposizioni astratte prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BEVILACQUA CESARE nato a REGGIO CALABRIA il 24/06/1987 VARANO DOMENICO nato a REGGIO CALABRIA il 24/08/1982 avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che gli imputati Bevilacqua Cesare e Varano Domenico ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Reggio Calabria ne ha confermato la condanna per i reati di furto in abitazione aggravato e di ricettazione, riducendo la pena inflitta;
Considerato che i motivi dei ricorsi proposti dagli imputati, che contestano l'affermazione di responsabilità perché non fondata su adeguato apporto probatorio e non sorretta da adeguata valutazione dei motivi di appello, sono generici perché si esauriscono in mere proposizioni astratte prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/