Cassation court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific argumentation against conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Gambardella Luigi inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The defense argued for acquittal based on the absence of irrefutable evidence, but the court found this complaint generic and lacking specific argumentation. Consequently, the court rejected the request for a re-evaluation of the evidence, upholding the lower court's conviction for aggravated burglary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists merely of generic assertions without specific argumentation contrasting the complaint with the reasons underlying the conviction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAMBARDELLA LUIGI nato a NAPOLI il 20/10/1958 avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Gannbardella Luigi ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Salerno ne ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione aggravato riducendo la pena inflitta; Considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui la difesa lamenta la mancata assoluzione dell'imputato a fronte dell'asserita assenza nel quadro probatorio di alcuna prova incontrovertibile della condotta ascritta al ricorrente - è generico, perché si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna e ritenuto che la doglianza è volta a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente così come delineato dalla doppia conforme di condanna;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2