Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it instead of a registered defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Francesco Pasquale Tornincasa inadmissible. The defendant personally submitted the request against the Second Instance Court's conviction for crimes under Articles 473 and 474 of the Penal Code. The court ruled that appeals must be filed by a defense attorney registered with the Special Roll of the Court, not by the accused directly, rendering the filing void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1; Art. 613, comma 1; Art. 610, comma 5-bis of the Code of Criminal Procedure: An appeal in a criminal proceeding is inadmissible if filed personally by the accused rather than by a defense attorney registered in the Special Roll of the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORNINCASA FRANCESCO PASQUALE nato a ACERRA il 12/01/1993 avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; -) udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Tornincasa Francesco Pasquale propone personalmente ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen.; Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso 2