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Sentenza — n. 12612/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12612/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12612/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VARTOLAS SEBASTIAN nato il 01/02/1975 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 36686/2o22 Letta la memoria dell'Avv. Adriano Galli, per il ricorrente, che ha insistito per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata Considerato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di Vartolas Sebastian per il reato di lesioni personali volontarie lievissime ex art. 582, comma 2, cod. pen. (così riqualificata l'originaria imputazione riguardante lesioni con prognosi di trenta giorni).

Regesto Legislator

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artt. 124 cod. pen; Sentenza — n. 12612/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Adriano Galli, per il ricorrente, che ha insistito per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata Considerato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di Vartolas Sebastian per il reato di lesioni personali volontarie lievissime ex art. 582, comma 2, cod. pen. (così riqualificata l'originaria imputazione riguardante lesioni con prognosi di trenta giorni).

Parole chiave

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lesione al piede corresponsabilità della vittima azione di responsabilità lesione vertebrale risarcimento del danno alla persona responsabilità medica

Disposizioni normative citate

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artt. 124 cod. pen
Considerato che avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi: violazione della legge penale e processuale in relazione, rispettivamente, agli artt. 124 cod. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VARTOLAS SEBASTIAN nato il 01/02/1975 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 36686/2o22 Letta la memoria dell'Avv. Adriano Galli, per il ricorrente, che ha insistito per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata Considerato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di Vartolas Sebastian per il reato di lesioni personali volontarie lievissime ex art. 582, comma 2, cod. pen. (così riqualificata l'originaria imputazione riguardante lesioni con prognosi di trenta giorni).

Considerato che avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi: violazione della legge penale e processuale in relazione, rispettivamente, agli artt. 124 cod. pen. e 336 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione agli artt. 582, comma 2 e 124 cod.pen.; Considerato che il ricorso è fondato in quanto, come si evince dalla stessa sentenza impugnata (pag. 4), la dichiarazione con la quale la persona offesa ha manifestato la sua volontà punitiva è intervenuta solo il 10 marzo 2015, quando era ormai decorso il termine per proporre la querela.

Considerato che da ciò consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché l'azione penale non doveva essere iniziata per difetto di tempestiva querela.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'azione penale non doveva essere iniziata per mancanza di tempestiva querela. Così deciso