Ordinanza — n. 12611/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARRETTA GIUSEPPE nato a NAPOLI il 02/04/1980 avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 36682/22 Rilevato che Barretta Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che, a conferma della sentenza di primo grado, lo ha condannato per il reato di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di banconote false, riconoscendo la recidiva reiterata ed infraquinquennale;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 12611/2023 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARRETTA GIUSEPPE nato a NAPOLI il 02/04/1980 avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 36682/22 Rilevato che Barretta Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che, a conferma della sentenza di primo grado, lo ha condannato per il reato di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di banconote false, riconoscendo la recidiva reiterata ed infraquinquennale;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARRETTA GIUSEPPE nato a NAPOLI il 02/04/1980 avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 36682/22 Rilevato che Barretta Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che, a conferma della sentenza di primo grado, lo ha condannato per il reato di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di banconote false, riconoscendo la recidiva reiterata ed infraquinquennale;
Rilevato che il primo e unico motivo in cui si articola il ricorso — con cui si contesta l'inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 455 e 192 cod. pen. — è inammissibile poiché non specifico, in quanto non si confronta — se non pretendendo di imporre una propria, alternativa, ricostruzione — con le precise e corrette argomentazioni che la Corte di appello ha sviluppato in risposta ai motivi di appello sul falso grossolano e sul riconoscimento dell'imputato da parte delle persone offese;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2023 Il Consigliere