Ordinanza — n. 12608/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZI SETTIMIO nato a STRONCONE il 04/07/1954 avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 36669/22 Rilevato che Lanzi Settimio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la pronunzia di primo grado, che lo aveva condannato per il reato di bancarotta semplice; Rilevato che il primo motivo in cui si articola il ricorso — formulato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 12608/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 606, comma 1, lett.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZI SETTIMIO nato a STRONCONE il 04/07/1954 avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 36669/22 Rilevato che Lanzi Settimio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la pronunzia di primo grado, che lo aveva condannato per il reato di bancarotta semplice; Rilevato che il primo motivo in cui si articola il ricorso — formulato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 217, comma 2, R.D. n. 267/1942, 530 e 533 cod. proc. pen. — non è consentito in sede di legittimità, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 4 sentenza impugnata); Rilevato che il secondo motivo di ricorso — proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) c) ed e) cod.proc.pen., in relazione agli artt. 217, comma 2, R.D. n° 267/1942 e 603 cod.proc.pen. — risulta parimenti inammissibile, poiché anch'esso meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte d'Appello (cfr. pag. 4 sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte territoriale ha evidenziato che era comunque obbligo dell'imputato quello di verificare l'adempimento dell'incarico affidato al commercialista); Rilevato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'eccessività della pena, è inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sofficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive;
Rilevato che il quarto motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, è manifestamente infondato poiché inerente a difetto, contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, che ha adeguatamente giustificato il diniego dei benefici; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2023 Il Consigliere estens