Ordinanza — n. 12607/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIPSKI3AROSLAW nato il 20/04/1968 avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 36667/22 Rilevato che Lipksi Jaroslaw ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la pronunzia di primo grado, che lo aveva condannato per il reato di lesioni aggravate; Rilevato che il primo e unico motivo in cui si articola il ricorso — con il quale si contesta l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione all'art. 131 bis cod.pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131 bis cod.pen; Ordinanza — n. 12607/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131 bis cod.pen.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIPSKI3AROSLAW nato il 20/04/1968 avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 36667/22 Rilevato che Lipksi Jaroslaw ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la pronunzia di primo grado, che lo aveva condannato per il reato di lesioni aggravate; Rilevato che il primo e unico motivo in cui si articola il ricorso — con il quale si contesta l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione all'art. 131 bis cod.pen.
— è manifestamente infondato in quanto la decisione sulla non applicabilità della causa di proscioglimento è stata correttamente motivata dalla Corte di merito sulla scorta delle conseguenze patite dalla persona offesa e delle ragioni dell'azione aggressiva ed il Giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella già svolta; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2023 Il Consigliere