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Ordinanza — n. 12605/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of merit and corrects sentencing device error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12605/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it sought a re-evaluation of factual credibility, which is prohibited in this stage. Although the appealed judgment contained a material error in the sentencing device regarding a prescribed offense, the court prioritized the clear reasoning in the motivation over the device. Consequently, the device was corrected to eliminate the fine for the prescribed crime, and the appeal was rejected with costs awarded.

Regesto Legislator

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Art. 619 cod. proc. pen.; Art. 619, comma 2, cod. proc. pen.: When a material error in the sentencing device can be corrected based on clear reasoning in the motivation, the motivation prevails, allowing the device to be rectified to align with the established penalty.

Parole chiave

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material error device prescription of crime inadmissible appeal motivation prevails sentencing correction testimonianza inattendibile sufficienza delle prove inutilizzabilità delle prove illecite

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 619 cod. proc. pen.
rettificato, ai sensi dell'art. 619, comma 2, cod.
Art. 619, comma 2, cod. proc. pen.
rettificato, ai sensi dell'art. 619, comma 2, cod.
art. 619 cod. proc. pen
rettificato, ai sensi dell'art. 619, comma 2, cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. Pen. Sez. II, sent. n. 35424/22 Rv. 283516
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERINO ITALO nato il 31/08/1972 avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 36662/22 Rilevato che Perino Italo ricorre avverso la sentenza della Corte ci Appello di Firenze che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la condanna per il reato di furto ed ha dichiarato prescritta la contravvenzione di cui all'art. 4 I. 110 del 1975; Rilevato che il primo e unico motivo in cui si articola il ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale per il reato di furto, è versato in fatto, in quanto pretende, da questa Corte, una rivalutazione del giudizio di merito sull'attendibilità di una testimonianza, che non è consentita in questa sede;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rilevato che il dispositivo della sentenza appellata riporta un errore materiale nella parte in cui non ha eliminato la pena per il reato prescritto (capo B); considerato, tuttavia, che, nell'ipotesi in cui la discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza dipenda da un errore materiale relativo all'indicazione della pena nel dispositivo e dall'esame della motivazione sia chiaramente ricostruibile il procedimento seguito dal giudice per pervenire alla sua determinazione, la motivazione prevale sul dispositivo, con conseguente possibilità di rettificare l'errore secondo la procedura prevista dall'art. 619 cod. proc. pen. (Cass.

Pen. Sez. II, sent. n. 35424/22 Rv. 283516); P. Q. M. rettificato, ai sensi dell'art. 619, comma 2, cod. proc. pen., il dispositivo della sentenza impugnata nel senso che, dopo le parole "dichiara non doversi procedere in ordine al reato ascrittogli al capo b perchè estinto per intervenuta prescrizione", leggasi "ed elimina la relativa pena di euro 1.000 di ammenda", dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2023 (TR Il Consigliere estensore Paola R)rrelli