Ordinanza — n. 12604/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NARDI ROBERTO nato a NAPOLI il 06/05/1972 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 36657/22 Rilevato che Nardi Roberto ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che lo ha condannato per aver concorso nel reato di spendita nello Stato, senza concerto, di monete false; Rilevato che i motivi di ricorso — con cui si lamentano, rispettivamente, violazione di legge e vizio di motivazione quanto al riconoscimento fotografico dell'imputato da parte di un teste — sono manifestamente infondati, giacché il ricorrente non censura l'attendibilità soggettiva del testimone, il che diverge dalla solida ed univoca esegesi di questa Corte, secondo cui l'individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari, confermata dal testimone che, nel corso dell'esame dibattimentale, abbia dichiarato di avere compiuto la ricognizione informale e reiterato il riconoscimento positivo, seppure in assenza delle cautele e delle garanzie delle ricognizioni, costituisce, in base al principio di non tassatività dei mezzi di prova, un accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, la cui affidabilità dipende dall'attendibilità del teste e della deposizione da questi resa (ex multis, Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Prina e altri, Rv. 271041 - 01;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 12604/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 4, n. 47262 del 13/09/2017, Prina e altri, Rv. 271041 - 01;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NARDI ROBERTO nato a NAPOLI il 06/05/1972 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 36657/22 Rilevato che Nardi Roberto ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che lo ha condannato per aver concorso nel reato di spendita nello Stato, senza concerto, di monete false; Rilevato che i motivi di ricorso — con cui si lamentano, rispettivamente, violazione di legge e vizio di motivazione quanto al riconoscimento fotografico dell'imputato da parte di un teste — sono manifestamente infondati, giacché il ricorrente non censura l'attendibilità soggettiva del testimone, il che diverge dalla solida ed univoca esegesi di questa Corte, secondo cui l'individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari, confermata dal testimone che, nel corso dell'esame dibattimentale, abbia dichiarato di avere compiuto la ricognizione informale e reiterato il riconoscimento positivo, seppure in assenza delle cautele e delle garanzie delle ricognizioni, costituisce, in base al principio di non tassatività dei mezzi di prova, un accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, la cui affidabilità dipende dall'attendibilità del teste e della deposizione da questi resa (ex multis, Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Prina e altri, Rv. 271041 - 01;
Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, Di Stefano, Rv. 262908 - 01). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2023 Il Consigliere e