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Ordinanza — n. 12603/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for being specific and requesting suspended sentence not granted due to prior record.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12603/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Taccone Domenico inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for affray and aggravated voluntary injury, arguing for self-defense and a suspended sentence. The court rejected these claims because the self-defense argument lacked factual comparison with the lower court's reasoning, and the suspended sentence request was invalid due to the appellant's numerous prior criminal records.

Regesto Legislator

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Art. 52 cod. pen.; Art. 164 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it fails to specifically contest the lower court's reasoning on self-defense or if a request for a suspended sentence is manifestly unfounded due to the defendant's prior criminal record.

Parole chiave

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inadmissible appeal self-defense claim suspended sentence prior criminal record Italian Supreme Court reiterazione di reati penali difesa penale reato continuato

Disposizioni normative citate

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Art. 52 cod. pen.
Art. 164 cod. pen.
art. 52 cod.pen
art. 164 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TACCONE DOMENICO nato a ROSARNO il 25/03/1958 avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 36656/22 Rilevato che Taccone Domenico ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la sentenza di primo gradi°, che lo aveva condannato per i reati di rissa e lesioni volontarie aggravate; Rilevato che il primo motivo in cui si articola il ricorso — con cui si contesta l'inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata applicazione della scriminante della legittima difesa di cui all'art. 52 cod.pen.

— è aspecifico in quanto non si confronta con la motivazione posta a base del diniego della scriminante, proponendo, di contro, una propria ricostruzione fattuale che non è ammessa nel giudizio di legittimità; Rilevato che il secondo motivo di ricorso — con cui si lamenta l'omessa pronuncia sulla richiesta di sospensione condizionale della pena — è inammissibile in quanto 1) la richiesta avanzata dall'appellante era manifestamente infondata dal momento che l'imputato, a cagione dei numerosi precedenti penali, non ne poteva beneficare considerati i limiti di cui all'art. 164 cod. pen.;

2) l'appello non contrastava specificamente il riferimento che, correttamente, il Giudice di prime cure aveva fatto ai precedenti dell'imputato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2023 Il Consigli