Italian Supreme Court dismisses appeal for being specific and requesting suspended sentence not granted due to prior record.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Taccone Domenico inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for affray and aggravated voluntary injury, arguing for self-defense and a suspended sentence. The court rejected these claims because the self-defense argument lacked factual comparison with the lower court's reasoning, and the suspended sentence request was invalid due to the appellant's numerous prior criminal records.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 52 cod. pen.; Art. 164 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it fails to specifically contest the lower court's reasoning on self-defense or if a request for a suspended sentence is manifestly unfounded due to the defendant's prior criminal record.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TACCONE DOMENICO nato a ROSARNO il 25/03/1958 avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 36656/22 Rilevato che Taccone Domenico ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la sentenza di primo gradi°, che lo aveva condannato per i reati di rissa e lesioni volontarie aggravate; Rilevato che il primo motivo in cui si articola il ricorso — con cui si contesta l'inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata applicazione della scriminante della legittima difesa di cui all'art. 52 cod.pen.
— è aspecifico in quanto non si confronta con la motivazione posta a base del diniego della scriminante, proponendo, di contro, una propria ricostruzione fattuale che non è ammessa nel giudizio di legittimità; Rilevato che il secondo motivo di ricorso — con cui si lamenta l'omessa pronuncia sulla richiesta di sospensione condizionale della pena — è inammissibile in quanto 1) la richiesta avanzata dall'appellante era manifestamente infondata dal momento che l'imputato, a cagione dei numerosi precedenti penali, non ne poteva beneficare considerati i limiti di cui all'art. 164 cod. pen.;
2) l'appello non contrastava specificamente il riferimento che, correttamente, il Giudice di prime cure aveva fatto ai precedenti dell'imputato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2023 Il Consigli