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Ordinanza — n. 12598/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12598/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12598/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA GRECA GIUSEPPE nato a CAMPOBELLO DI LICATA il 18/12/1960 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 36634/22 Rilevato che La Greca Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la sentenza di primo grado che lo aveva condannato per il reato di concorso in furto aggravato; Rilevato che il primo ed unico motivo in cui si articola il ricorso, con cui si contesta la mancata motivazione dei singoli aumenti di pena per i reati satellite, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione; in particolare, l'entità dei singoli aumenti è stata individuata con precisione e la circostanza che essi siano pari per ciascun reato non può essere censurata dal ricorrente laddove la Corte di appello ha spiegato che tale aumento è stato parametrato rispetto al meno grave dei reati satellite, sicché la doglianza equivale ad invocare l'applicazione, per taluni episodi, di una pena maggiore;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12598/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA GRECA GIUSEPPE nato a CAMPOBELLO DI LICATA il 18/12/1960 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 36634/22 Rilevato che La Greca Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la sentenza di primo grado che lo aveva condannato per il reato di concorso in furto aggravato; Rilevato che il primo ed unico motivo in cui si articola il ricorso, con cui si contesta la mancata motivazione dei singoli aumenti di pena per i reati satellite, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione; in particolare, l'entità dei singoli aumenti è stata individuata con precisione e la circostanza che essi siano pari per ciascun reato non può essere censurata dal ricorrente laddove la Corte di appello ha spiegato che tale aumento è stato parametrato rispetto al meno grave dei reati satellite, sicché la doglianza equivale ad invocare l'applicazione, per taluni episodi, di una pena maggiore;

Parole chiave

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adeguamento della pena maggiorazione dissuasiva modificazione delle conclusioni riesame dell'entità pena altri capi d'accusa aumento del mantenimento del figlio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA GRECA GIUSEPPE nato a CAMPOBELLO DI LICATA il 18/12/1960 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 36634/22 Rilevato che La Greca Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la sentenza di primo grado che lo aveva condannato per il reato di concorso in furto aggravato; Rilevato che il primo ed unico motivo in cui si articola il ricorso, con cui si contesta la mancata motivazione dei singoli aumenti di pena per i reati satellite, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione; in particolare, l'entità dei singoli aumenti è stata individuata con precisione e la circostanza che essi siano pari per ciascun reato non può essere censurata dal ricorrente laddove la Corte di appello ha spiegato che tale aumento è stato parametrato rispetto al meno grave dei reati satellite, sicché la doglianza equivale ad invocare l'applicazione, per taluni episodi, di una pena maggiore;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2023 Il Consigli