Ordinanza — n. 12596/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALAMINA MICHELE nato a GALATINA il 07/1211979 avverso la sentenza del 12/09/2022 del TRIBUNALE di LECCEL dato avviso alle part udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Salamina Michele ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Lecce, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine al concorso nel reato di furto di cui all'art. 624 cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n.2 e ultimo comma in relazione all'art. 61 n. 5 cod. pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 624 cod. pen; Ordinanza — n. 12596/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che le doglianze proposte — con cui il ricorrente deduce la manifesta illogicità della sentenza in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio — esulano dal novero dei motivi consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALAMINA MICHELE nato a GALATINA il 07/1211979 avverso la sentenza del 12/09/2022 del TRIBUNALE di LECCEL dato avviso alle part udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Salamina Michele ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Lecce, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine al concorso nel reato di furto di cui all'art. 624 cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n.2 e ultimo comma in relazione all'art. 61 n. 5 cod. pen.;
Considerato che le doglianze proposte — con cui il ricorrente deduce la manifesta illogicità della sentenza in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio — esulano dal novero dei motivi consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/