Sentenza — n. 12594/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAL'imputato De Carlo Giuseppe ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Lecce che ne ha confermato la condanna, anche agli effetti civili, per i reati di lesioni personali e di minaccia. Va rilevato che i reati sono estinti per remissione di querela. Invero la polizia giudiziaria ha trasmesso dichiarazione di remissione di querela e contestuale accettazione da parte dei procuratori speciali di imputato e persona offesa (cfr. verbale redatto il 14 giugno 2022 dalla stazione Carabinieri di Lecce S. Rosa).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 152 cod. proc. pen; Sentenza — n. 12594/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Consegue che, in assenza di elemenl:i per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che i reati sono estinti ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE CARLO GIUSEPPE nato a SAN PIETRO IN LAMA il 29/02/1964 avverso la sentenza del 02/03/2022 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'imputato De Carlo Giuseppe ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Lecce che ne ha confermato la condanna, anche agli effetti civili, per i reati di lesioni personali e di minaccia.
2. Va rilevato che i reati sono estinti per remissione di querela. Invero la polizia giudiziaria ha trasmesso dichiarazione di remissione di querela e contestuale accettazione da parte dei procuratori speciali di imputato e persona offesa (cfr. verbale redatto il 14 giugno 2022 dalla stazione Carabinieri di Lecce S. Rosa).
3. Consegue che, in assenza di elemenl:i per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che i reati sono estinti ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen.
4. L'estinzione del reato per remissione di querela travolge le relative statuizioni civili (Sez. 2, n. 37688 del 08/0712014, Gustinetti, Rv. 259989 - 01; Sez. 5, n. 41316 del 16/04/2013, Tucci, Rv. 257935; Sez. 6, n. 13661 del 06/02/2004, Franceschini, Rv. 229400 - 01).
5. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché i reati sono estinti per remissione di querela. Le spese del procedimento sono a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così decis