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Ordinanza — n. 12591/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12591/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12591/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSCHIN GIULIA nata,a TRIESTE il 16/06/1997 avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BOR,RELLI; ""N RG 33906/2022 Rilevato che Boschin Giulia ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale la ricorrente era stata condannata per il reato di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose; Rilevato che, il primo motivo in cui si articola il ricorso — con cui si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione dell'aggravante — è indeducibile perché fondato su motivi che non solo fondano su un presupposto ipotetico — vale a dire che il danneggiamento non fosse ascrivibile all'imputata ma ad un terzo, non meglio identificato soggetto — ma che neanche evidenziano lacune logiche nella risposta della Corte distrettuale al corrispondente motivo di appello, risposta che ha fatto leva sull'indifferenza della paternità della rimozione della placca laddove era stata comunque l'imputata ad avvantaggiarsene per commettere il furto;

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 12591/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che, il secondo motivo di ricorso — con cui si lamenta vizio di motivazione in relazione al diniego del proscioglimento ex art. 131 bis cod. pen. — è ,aspecifico dal momento che non si confronta con la motivazione della Corte territoriale, che ha negato l'applicabilità dell'istituto sulla scorta di un dato ostativo, quale la presenza, nel curriculum delinquenziale dell'imputata, di ben quattro precedenti condanne per reati contro il patrimonio; Rilevato che la doglianza sulla quantificazione della pena è del tutto generica; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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imputazione di furto furto di lieve entità favoreggiamento distrazione di valori patrimoniali reato di poca entità truffa aggravata

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
Rilevato che, il secondo motivo di ricorso — con cui si lamenta vizio di motivazione in relazione al diniego del proscioglimento ex art. 131 bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSCHIN GIULIA nata,a TRIESTE il 16/06/1997 avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BOR,RELLI; ""N RG 33906/2022 Rilevato che Boschin Giulia ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale la ricorrente era stata condannata per il reato di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose; Rilevato che, il primo motivo in cui si articola il ricorso — con cui si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione dell'aggravante — è indeducibile perché fondato su motivi che non solo fondano su un presupposto ipotetico — vale a dire che il danneggiamento non fosse ascrivibile all'imputata ma ad un terzo, non meglio identificato soggetto — ma che neanche evidenziano lacune logiche nella risposta della Corte distrettuale al corrispondente motivo di appello, risposta che ha fatto leva sull'indifferenza della paternità della rimozione della placca laddove era stata comunque l'imputata ad avvantaggiarsene per commettere il furto;

Rilevato che, il secondo motivo di ricorso — con cui si lamenta vizio di motivazione in relazione al diniego del proscioglimento ex art. 131 bis cod. pen. — è ,aspecifico dal momento che non si confronta con la motivazione della Corte territoriale, che ha negato l'applicabilità dell'istituto sulla scorta di un dato ostativo, quale la presenza, nel curriculum delinquenziale dell'imputata, di ben quattro precedenti condanne per reati contro il patrimonio; Rilevato che la doglianza sulla quantificazione della pena è del tutto generica; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2023 Il Co