Italian court dismisses appeal against plea bargain sentence for exceeding statutory grounds under Art. 448 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Gheorghe Monica inadmissible without formalities. The appellant challenged the Milan Tribunal's sentencing for aggravated theft, arguing errors in the court's reasoning. The court ruled that the appeal was untimely and lacked valid grounds under the specific exceptions set forth in Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific grounds regarding the defendant's will, lack of correlation, legal qualification, or penalty legality; appeals outside these grounds are inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHEORGHE MONICA natR il 20/10/1992 avverso la sentenza del 21/07/2022 del TRIBUNALE di MILANOdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 33896Z/2022 t Rilevato che l'imputata Gheorghe Monica ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Milano pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di furto aggravato; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione della sentenza impugnata, va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile per soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., e che la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente