Personal appeal by defendant without special bar counsel dismissed as inadmissible under Italian Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the defendant rather than by a lawyer enrolled in the special bar. The defendant argued for personal representation, but the court strictly applied procedural rules requiring special counsel for appeals to the Cassazione. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1; Art. 613, comma 1; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals to the Court of Cassazione must be filed by a lawyer enrolled in the special bar; personal filing by the defendant renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBANO GIUSEPPE nato a TORINO il 09/06/1982 avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 33879/2022 Rilevato che l'imputato Albano Giuseppe propone personalmente ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza che ha dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Potenza per i reati di furto in abitazione aggravato, furto in abitazione pluriaggravato, truffa, tentativo di furto in abitazione aggravato e violazione del divieto di ritorno nel Comune;
Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende P. Q.
M. ; Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2023 Il Consigliere