Cassation court dismisses appeal on criminal conviction for counterfeiting coins due to inadmissibility and lack of legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Garufi Massimiliano inadmissible and dismissed it. The appellant challenged a second-instance conviction for counterfeiting coins, arguing violations of law and excessive sentencing. The court rejected these claims because the first argument sought a re-evaluation of evidence outside the scope of cassation review, while the second argument regarding sentencing discretion was legally impermissible in this jurisdiction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, 365, 366 c.p.p.; The cassation court lacks jurisdiction to re-evaluate evidence or substitute the lower court's assessment of sentencing discretion, which remains within the exclusive domain of the trial judges.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARUFI MASSIMILIANO nato a ROMA il 14/09/1970 e avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 33807/2022 Rilevato che l'imputato Garufi Massimiliano ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per il reato di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate; Ritenuto che il primo motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge e vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità — è inammissibile perché volto a prefigurare una rivalutazione e un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso — che contesta vizio di motivazione in relazione all'eccessività della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche — non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
Rilevato, inoltre, che nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2023 Il Cons